Se un atto deve essere pubblicato per uno, quindici o trenta giorni e l'Albo Pretorio online non è accessibile, quell'atto può essere invalidato...
L''Albo Pretorio online del Comune di Volla sovente, è "off line". L'abbiamo segnalato più volte anche in passato, ma evidentemente il responsabile di quello che è uno strumento vitale per il buon andamento di un Comune non se ne è accorto.
Ma ultimamente si è avuta un evoluzione, determine catalogate sotto altro nome, non aventi numeri progressivi diventano sempre più frequenti , con questo ulteriore post, auspichiamo che qualcuno glielo ricordi o magari lo segnali al sindaco guadagno, vicesindaco mauriello o assessore in carica. Fossimo stati a Venezia, Brescia o Aosta, qualche Prefetto avrebbe alzato la cornetta del telefono e chiamato i responsabili. Evidentemente qui in questa nostra martoriata terra definita da qualche leghista più vicina alla "Patagonia", internet lo consultano ancora in pochi, soprattutto nelle Istituzioni,la trasparenza è un...mito!!!
Questo lo stralcio della legge che disciplina e obbliga i Comuni a tenere "vivo" l'Albo Pretorio online:
“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.
- 1 giorno: irreperibilità temporanea
- 8 giorni:
- cimiteri, autorizzazione di ampliamento, (art. 338 r.d. 1934 n. 1265);
- matrimonio, pubblicazioni (art. 55 del D.P.R. n. 396/2000);
- documenti degli enti finanziari, notifica di atto finanziario a persona irreperibile (art. 60, primo comma, lettera e) del D.P.R. n. 600/1973);
- 10 giorni:
- giudici popolari, elenchi e albi, (artt. 17 e 19 L. 10/04/1951 n. 287);
- avviso di matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico, ma non preceduto dalle pubblicazioni o dalla dispensa (art. 13 legge 27/05/1929 n. 847);
- 15 giorni:
- le determinazioni dirigenziali e le disposizioni;
- le deliberazioni del comune e della provincia;
- catasto, elenco contribuenti (art. 7 r.d. 12/10/1933 n. 1539) comunali e provinciali;
- ** espropriazioni p.u., domanda per dichiarazione pubblica utilità (art. 4 L. 25/06/1865 n. 2359); espropriazioni p.u., piano di esecuzione (art. 17 e 24 L. 25/06/1865 n. 287);
- strade vicinali, consorzio (art. 2 d.l. Lgt. 01/09/1918 n. 1446);
- L’indagine di mercato per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici, per un periodo non inferiore a quindici giorni (art. 267 del Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207.)
- 20 giorni: imposte tasse, avviso ai contribuenti (art. 274 t.u.f.l.)
- 30 giorni:
- statuti provinciali e comunali (art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000);
- catasto, decisione su reclami (art. 158 r.d. del 12/10/1933 n. 1539);
- istruzione, elenco inadempienti all'obbligo dell’istruzione (art. 182 r.d. 05/02/1928 n. 577);
- cambiamento del cognome o del nome (artt. 86 e 90 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396);
- usi civili, decreto accertamento (art. 42 r.d. 26/02/1928 n. 332); usi civili, elenco ripartizioni, art. 53 r.d. 26/02/1928 n. 332;
- 45 giorni: atti urbanistici, varianti al piano regolatore, piani di recupero, osservazioni, etc.
- 60 giorni:
- nazioni, avvisi ai suscettibili “ex lege” (art. 3 r.d. 20/07/1896 n. 361);
- lasciti, donazioni ai comuni: avvisi ai successibili ex legge
- due domeniche successive e per tre giorni ogni volta: cose ritrovate, avviso di ritrovamento (art. 928 c.c.)
L.M.